Art. 4.
(Iniziative per consentire la permanenza di persone non autosufficienti nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare).

      1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono provvedere con risorse proprie alla eventuale concessione di benefìci aggiuntivi rispetto a quelli determinati dalla presente legge. In particolare, nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni rientranti nel sistema

 

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di assistenza domiciliare, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e incentivano iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e negli istituti di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza.